Decreto Ministeriale del 2010 numero 180 art. 16


CAPO IV Indennità (CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
(Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.
La sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 ha annullato l’efficacia dei commi 2 e 9. La sentenza, immediatamente esecutiva, prevede quindi l’impossibilità di richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio né a titolo di indennità in sede di primo incontro.)
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
(Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011)
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
(Lettera sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011 e, successivamente, così modificata dall’ art. 7, comma 2, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014)
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
(Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011)
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
(Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011)
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.
La sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 ha annullato l’efficacia dei commi 2 e 9. La sentenza, immediatamente esecutiva, prevede quindi l’impossibilità di richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio né a titolo di indennità in sede di primo incontro.)
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
(Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. f), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2010 numero 180 art. 16"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti