1. Ai fini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge, la commissione istituita presso ciascuna camera di commercio:
1) esamina l'istanza e i titoli prodotti dal richiedente la iscrizione;
2) delibera con provvedimento motivato, entro sessanta giorni alla presentazione della domanda, l'iscrizione o il diniego di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
3) vigila avvalendosi anche dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sull'esercizio dell'attività degli iscritti, ferma restando la competenza delle giunte camerali in materia disciplinare;
4) provvede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge;
5) cura la conservazione dei moduli e formulari depositati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge, in modo da assicurare la consultazione a chiunque ne abbia interesse.