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MODIFICHE AL TITOLO V DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 3, le parole «e responsabile,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili»; b) all'articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole «in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16»; c) all'articolo 62, comma 7, dopo le parole «degli intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2»; d) all'articolo 62, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.»; e) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole «sottoposti a regime intermedio» sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo» e le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5»; f) all'articolo 65, comma 1: 1) alla lettera a) dopo le parole «intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)»; 2) alla lettera b) dopo le parole «ai revisori legali e alle» sono sostituite dalle seguenti: «ai revisori legali e, nell'ambito delle» e le parole «titolari di» sono sostituite dalle seguenti: «responsabili degli incarichi di revisione nonché ai titolari di»; 3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.»; g) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole «7 e 12,» sono inserite le seguenti «e di cui agli articoli»; h) all'articolo 65, comma 8, le parole «all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 108-bis CAP»; i) all'articolo 65, comma 9, primo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.» sono inserite le seguenti: «All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto.»; l) all'articolo 65, comma 11, le parole «provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni» e dopo le parole «nei confronti dei soggetti obbligati» è aggiunta la seguente «vigilati»; m) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,».