Decreto Legislativo del 2018 numero 95 art. 5


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 112 DEL 2017

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2018 numero 95 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti