Decreto Legislativo del 2017 numero 90 art. 9


DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
2. Le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB, avvia la gestione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5.
7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati.
8. Gli agenti in attività finanziaria qualora nella prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.
9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.

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