Decreto Legislativo del 2017 numero 90 art. 8


MODIFICHE A DISPOSIZIONI VIGENTI

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all'articolo 17-bis, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.
8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.».
2. All'articolo 128-quater del TUB, al comma 6, dopo la parola: «agenti» sono inserite le seguenti: «in attività finanziaria».
3. All'articolo 128-quater del TUB, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.».
4. All'articolo 128-quater del TUB, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
5. All'articolo 128-decies, comma 3, del TUB, le parole «dall'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
6. All'articolo 128-duodecies, il comma 1-bis, del TUB, è sostituito dal seguente: «1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849».
7. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori»;
c) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;»;
d) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto.»;
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.» sono sostituite dalle seguenti: «siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.».
8. All'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui al Capo III» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, Capo I »;
b) dopo le parole: « 21 novembre 2007, n. 231,» sono inserite le seguenti : «e successive modificazioni».
9. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.
2-ter. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.».
10. L'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
11. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5bis. Al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
12. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche,» sono inserite le seguenti: «gli istituti di pagamento»;
b) all'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore» sono aggiunte le seguenti: «ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dati identificativi dei punti vendita» sono inserite le seguenti: «o del luogo di prestazione di un servizio» e dopo le parole: «e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali» sono inserite le seguenti: «o del prestatore del servizio»;
d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «relative ai punti vendita» sono inserite le seguenti: «o al luogo di prestazione di un servizio».
13. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 151, dopo le parole «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409», il punto è soppresso e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi, per la gestione dell'archivio, anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti gestori sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 152, dopo le parole: «per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «o agli enti gestori».
14. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 è abrogato.
15. Al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, all'articolo 3, comma 1, l'espressione: «15.000 euro» è sostituita dalla seguente: «10.000 euro».
16. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, la Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 è soppressa. Le competenze della Commissione soppressa sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Con il medesimo regolamento sono determinate la composizione e le modalità di nomina della suddetta Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 al fine di garantire la razionalizzazione delle relative competenze e l'efficienza delle procedure ad essa affidate.
17. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 128-duodecies: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato.»;
b) al comma 1, alla lettera b) le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «dieci giorni»;
c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma:
«1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità;
c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.».

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