Decreto Legislativo del 2017 numero 117 art. 78

REGIME FISCALE DEL SOCIAL LENDING

1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5. (55)
[2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.]
(Comma così sostituito dall’art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018)
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
(Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall’11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018)

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