Decreto Legislativo del 2016 numero 50 art. 166


PRINCIPIO DI LIBERA AMMINISTRAZIONE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

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