APPLICABILITÀ DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE DEI SETTORI ORDINARI AI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione includono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.
(Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)
2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.
3. Per le finalità dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85, 86, 87 e 88.
(Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)