Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 29


MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

1. Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, le parole: “lire duecentomila a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100 a euro 200”;
b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.”.

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