Decreto Legislativo del 2014 numero 175 art. 8


SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL'IRPEF

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.»;
b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa».
2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole: «salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento» sono soppresse.
3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.
4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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