Decreto Legislativo del 2014 numero 175 art. 16


CAPO III Semplificazioni per le società (RAZIONALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DELL'ESERCIZIO DI OPZIONE)

1. All'articolo 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
2. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
3. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
4. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.», sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.».
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

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