Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 90


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1023 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: “Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.”.

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