Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 57


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 348 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.”.

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