Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 52


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 336 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 336 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.”.

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