Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 21


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 249 DEL CODICE CIVILE

1. L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 249.
Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.”.

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