Decreto Legislativo del 2011 numero 79 - Allegato 1 - art. 49


RECLAMO

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del codice civile.

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