Decreto Legislativo del 2011 numero 150 art. 23


DELLE AZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ NELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

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