MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 821. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sportello unico per le attività produttive»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.