Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 47


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 65 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E ALL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) le parole: «e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.»;
d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino alla fine, sono soppresse;
e) il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo».

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