Decreto Legislativo del 2010 numero 235 art. 43


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, anche per fini statistici,»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.»;
c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) indice nazionale delle anagrafi;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.».

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