Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 30-octies


TERMINI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies;
(Lettera così modificata dall’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies;
c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;
d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.
3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.
4. I termini e le modalità di attuazione dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
(Comma aggiunto dall’art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
(Comma aggiunto dall’art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64, che ha aggiunto l'intero Titolo V-bis)

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