Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 23


ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
(Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività.
(Numero così modificato dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
d) data di iscrizione nell'elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies;
(Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)
f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.
(Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
(Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.
(Comma così sostituito dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)

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