Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 93


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 106 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). - Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.».

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