Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 79


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 94 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 94 (Effetti della domanda). - La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.».

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