Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 75


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 89 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.».

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