Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 65


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 79 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «il giorno della dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno della dichiarazione di fallimento»;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il credito è regolato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1).».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 65"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti