Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 52


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 58 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito). - I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.».

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