Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 49


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 52 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».

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