Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 48


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 51 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). - Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.».

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