Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 46


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 49 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Obblighi del fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.».

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