Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 30


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 34 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). - Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.».

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