Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 142


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 166 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Pubblicità del decreto). - Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 142"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti