Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 118


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 128 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 128 (Approvazione del concordato). - Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.».

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