Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 116


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 126 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. L'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori). - Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.».

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