Decreto Legislativo del 2006 numero 166 art. 10


FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
1. Compiute le operazioni previste nell'articolo 9, la commissione è convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli elaborati.
2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.
3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni.
4. Il presidente organizza la commissione in tre sottocommissioni, nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.
(Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69)
5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
6. È compito del presidente assicurare all'interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative.
7. Allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni il presidente ha facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell'occasione, non hanno diritto di voto e di intervento.
8. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.
9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.
10. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.
11. Al fine di garantire la celerità dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.
12. Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 8 costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice presidente dall'incarico.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 166 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti