Elenco dei capitoli
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) 1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. (Comma così modificato dall’art. 57, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016) 2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. (Comma così sostituito dall’art. 57, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016) 3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; (Lettera così sostituita dall’art. 57, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016) b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; (Lettera inserita dall’art. 57, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016) c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. [3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71. (Comma aggiunto dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)] (Comma abrogato dall’art. 57, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016) 3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni. (Comma aggiunto dall’art. 57, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016) 3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza. (Comma aggiunto dall’art. 57, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016) (Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l'intero Capo VIII)