Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 62-bis


BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(Comma così modificato dall’art. 53, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)
(Articolo inserito dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)

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