Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 57-bis


(abrogato) INDICE DEGLI INDIRIZZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

[1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.
(Comma modificato dall'art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d-bis), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
(Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
(Comma così sostituito dall'art. 47-quater, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)
(Articolo inserito dall'art. 17, comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)]
(Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, lett. j), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

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