Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 56


DATI IDENTIFICATIVI DELLE QUESTIONI PENDENTI DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI OGNI ORDINE E GRADO (Rubrica così modificata dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.
(Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
(Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.
(Comma aggiunto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)

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