Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 239


LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D'AUTORE

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
(Articolo prima sostituito dall'art. 4, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, come modificato dalla relativa legge di conversione, dal comma 6 dell’art. 19, L. 23 luglio 2009, n. 99 e dal comma 1 dell'art. 123, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e, successivamente, così modificato dal comma 1 dell'art. 22-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14. Peraltro il presente articolo era stato sostituito dal comma 10 dell'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, successivamente soppresso dalla relativa legge di conversione)

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