Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 185


SEZIONE III Pubblicità - (RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRITA' INDUSTRIALE)
1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.
2. I titoli di proprietà industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, contengono:
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
d) il cognome ed il nome dell'autore;
e) gli estremi della priorità rivendicata;
f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in registri.
4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

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