Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 181


ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione è ritirata;
d) la domanda, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

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