Decreto Legislativo del 2005 numero 30 art. 160


DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITA'
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51;
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

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