Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 83


IMPRESA CAPOGRUPPO

1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
(Comma così modificato dall’ art. 3, comma 5, lett. a) e b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

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