Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 62


TITOLO VI Esercizio dell'attività di riassicurazione - CAPO I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica - (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE)
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.

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