Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 27


RISPETTO DELLE NORME DI INTERESSE GENERALE
1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

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