Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 223


MISURE DI INTERVENTO A TUTELA DELLA SOLVIBILITA' PROSPETTICA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di modesta entità, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.

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