Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 220


ACCORDI PER LA CONCESSIONE DI ESONERI

1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
(Comma così modificato dall'art. 17, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56)
2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
(Comma sostituito dall'art. 17, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così modificato dall’ art. 3, comma 15, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

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