Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 210


TITOLO XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione - CAPO I Disposizioni generali - (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
(Comma così modificato dall’ art. 3, comma 11, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di un altro Stato membro.
(Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56)

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